Il testo del C.C. art. 2542 stabilisce :”Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione stabiliti da leggi speciali.”
L’art. 45 della Costituzione così recita: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e la finalità”.
La vigilanza ha per oggetto il regolare funzionamento della cooperativa e può apportare, in caso di accertate irregolarità, al commissariamento o allo scioglimento coattivo, mentre i controlli di cui all’art. 45, sono diretti ad assicurare che abbiano il carattere della mutualità e non perseguano fini di speculazione privata.
Ai sensi dell’art. 2, primo comma, del D.L.C.P.S. 1577, “la vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie”.
Le ispezioni ordinarie, che debbono aver luogo (art. 2, secondo comma) almeno una volta ogni due anni, in forza del successivo art. 3, sono eseguite dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, debitamente riconosciute, a mezzo di Revisori iscritti in apposito elenco.
L’entrata in vigore della legge 59, diversifica all’art. 15 primo comma, la cadenza biennale delle revisioni generalizzata per tutte le cooperative dal già citato art. 2, facendo diventare annuale l’ispezione alle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, in senso generalizzato, alle cooperative con fatturato superiore a 40.458.622 milioni di lire o con partecipazioni di controllo in srl o spa o con riserve indivisibili o prestiti ai soci superiori a L. 4.045862.000 ed in seguito alle cooperative sociali di cui all’art. 3 della legge 381/91.
La competenza delle Associazioni riconosciute ad esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi ad essa aderenti afferma il principio dell’autocontrollo del movimento cooperativo e comporta altresì l’attribuzione alle stesse di una pubblica funzione, la cui principale finalità è di rendere effettive ed operanti le norme, costituzionale e civilistica, sulla vigilanza.
Le Associazioni per potere esercitare tale funzione devono essere riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
L’art. 21 delle legge regionale 23/05/91, n. 36, recependo quanto già stabilito dall’art. 8 del D.L.C.P.S. 1577/1947, ha disposto a partire dal biennio 91/92, che gli enti cooperativi debbono versare un contributo per le spese revisionali nella misura fissata, per ciascun biennio, con decreto assessoriale, sentita la Commissione regionale per la cooperazione.
Tale misura non può essere superiore a quella stabilita, per il rimanente territorio dello Stato, dal Ministero del lavoro.
A differenza tuttavia della normativa nazionale che pone tale contributo, per intero, a carico della cooperativa, l’assessorato competente ha stabilito che solo una quota compete alla cooperativa, mentre il rimanente contributo è a carico della Regione.
L’attività di vigilanza è obbligatoria in forza dell’art. 45 della Costituzione, dei già citati articoli del C.C. e del D.L.C.P.S 1577, ed intende assicurare il regolare funzionamento delle cooperative e il conseguimento della loro funzione sociale.