Michele Cappadona: «Opportuno che le politiche regionali nei settori dell’istruzione e della formazione professionale promuovano la costituzione e sostengano lo sviluppo delle società multidisciplinari tra professionisti in forma di cooperativa. Occorre favorire l’integrazione innovativa tra competenze professionali diverse e tra professioni ordinistiche e quelle “non protette” tecniche e specialistiche».
La società tra professionisti (STP) è una forma di attività d’impresa per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. È disciplinata dalla legge legge 183/2011 e dal successivo decreto ministeriale 34/2013. La STP può essere costituita attraverso la forma giuridica di società tra persone, di capitali e cooperativa. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
L’attività, da statuto, può essere monodisciplinare oppure pluridisciplinare, quando l’oggetto sociale prevede espressamente la facoltà di esercizio di più attività professionali. Dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, la STP deve essere iscritta all’albo professionale relativo all’attività prevalente, in una sezione speciale.
Dai dati ufficiali 2024 Adepp - Associazione degli enti previdenziali privati, il numero dei professionisti italiani attivi al 31 dicembre 2023 è di 1.609.158 contribuenti. Nel 2005 erano 1.293.309 (+24,34%).
«Istituite nel 2011, le società tra professionisti sono un modello d’impresa efficiente e strategico, uno strumento di sviluppo innovativo a torto troppo a lungo trascurato, su cui la dottrina professionale ha già prodotto una cospicua serie di importanti orientamenti operativi», dice Michele Cappadona, presidente regionale dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane-AGCI Sicilia. «Le STP, da una parte, offrono la possibilità attraverso autoimpiego e autoimpresa, di superare la fragilità di tanti professionisti, giovani e donne, che non riescono ad affermarsi o che subiscono situazioni di precariato o lavoro autonomo sottopagato, causa prima della “fuga di cervelli” dal Sud. Dall’altra parte, costituirsi in STP consente di garantire una risposta adeguata alla domanda di servizi complessi che proviene dal mercato, rispondendo con maggiore efficienza alla concorrenza».
È importante - sottolinea Cappadona - distinguere le STP dalle associazioni tra professionisti. Anche dopo l’emanazione della legge 183/2011 è possibile l’esercizio delle professioni ordinistiche (cosiddette “protette”) nella forma della associazione professionale. Ma professionisti “protetti” non possono associarsi con professionisti “non protetti”.
Della STP invece, stabilisce la legge n. 183/2011, possono far parte anche “soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”. È legittima la partecipazione a una STP di soggetti diversi dalle persone fisiche. Ma la caratteristica più interessante è data dalla STP multiprofessionale, costituita da soci iscritti ad ordini professionali diversi. È evidente come l’aggregazione di professionisti in tali STP multidisciplinari fornisca un’offerta più ampia ed efficiente a fronte della crescita del comparto dei servizi alle imprese e ai consumatori».
Non è incompatibile con la qualità di socio di una STP l’esercizio della attività professionale sia in forma individuale che in forma associata. È invece incompatibile la partecipazione ad una società tra professionisti con la partecipazione ad altra STP, anche multidisciplinare.
«L’oggetto sociale» precisa Michele Cappadona «deve essere attinente esclusivamente all’attività (anche multidisciplinare) dei soci iscritti agli ordini e collegi delle “professioni protette”. L’esercizio delle professioni non protette, può, però, formare oggetto delle prestazioni tecniche rese nei limiti della strumentalità ed accessorietà rispetto all’attività professionale oggetto della società. Le professioni non protette sono quelle non organizzate in ordini o collegi, che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 14 gennaio 2013, n. 4 , consistono nello svolgimento di “attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del c.c., delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”[…]».
Nel caso fossero presenti debiti, i soci della STP dovranno rispondere solo col patrimonio della società e non con il loro patrimonio personale.
«Appare evidente che occorrono azioni di sistema che favoriscano l’affermazione e il consolidamento delle STP come strumento di autoimpiego e autoimpresa e di valorizzazione tanto delle professioni protette che di quelle non protette. A tal fine - conclude Michele Cappadona - nei settori dell’istruzione e della formazione professionale di competenza regionale sono necessari percorsi specifici di orientamento e di formazione a beneficio in particolare di giovani e donne».