Coloro che sono iscritti ad Albi o Ordini professionali possono esercitare la loro attività professionale anche in forma societaria (articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, meglio nota come “legge di stabilità 2012”, modificato dall’articolo 9-bis del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).
È un'interessante possibilità per i giovani professionisti. Gli iscritti nei vari ordini possono costituire società semplici, società di persone (società in nome collettivo o società in accomandita semplice), società di capitali (società per azioni e a responsabilità limitata) e società cooperative, e svolgere attraverso tali forme societarie l’attività professionale.
Occorrono precise condizioni affinché una società possa qualificarsi come “società tra professionisti” ed inserire tale dizione nella denominazione sociale.
L’atto costitutivo deve contemplare:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento (ma in ogni caso il numero dei soci professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci ed il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi);
c) i criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;
d) la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
e) l’esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
La centralità del socio professionista nello svolgimento dell’oggetto sociale è valorizzata dalla scelta del Legislatore di lasciare all’utente la designazione del socio professionista: solo in mancanza di tale designazione la cooperativa potrà scegliere il professionista cui affidare l’incarico e, in ogni caso, dovrà previamente comunicarne il nominativo al cliente, il quale - evidentemente - potrebbe anche non accettarlo ed imporre alla società la proposizione di un nuovo socio.
Il Regolamento (decreto 8 febbraio 2013, n. 34) stabilisce che già al momento del primo contatto con il cliente, la società professionale deve fornirgli, anche tramite il socio professionista, determinate informazioni:
• sul suo diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti (a tal fine, la società professionale deve consegnare al cliente l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento);
• sulla possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
• sulla esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.
La prova dell’adempimento dei suddetti obblighi di informazione ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.
Società multiprofessionali
Le società tra professionisti possono essere costituite anche per l'esercizio di più attività professionali: potranno quindi essere in grado di erogare servizi complessi, tali da richiedere l’apporto di più figure professionali. In tal caso, l’oggetto sociale dovrà contenere la definizione di attività multidisciplinari di natura intellettuale, organizzativa e logistica, in modo tale da offrire al cliente – con il reciproco apporto di attività di più professionisti con diversa abilitazione - un servizio complesso.
Silvana Lentini
Rag. Commercialista ODCEC CATANIA
Credits: AltraSicilia