L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una nota con alcuni chiarimenti sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi stabilita a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’articolo 60 del DL “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) ha disposto la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.
Al riguardo, si precisa che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.
Inoltre, il DL 9/2020 (articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9), ha disposto, tra l’altro, la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Successivamente, il DL “Cura Italia” (articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), ha esteso la sospensione, tra l’altro, ai soggetti operanti nei settori elencati al medesimo comma 2, lettere da a) a q).
Per tutti i soggetti aventi diritto, inoltre, il comma 3 del citato articolo 61 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
Nella tabella sono riportati, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
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