Siglato ieri pomeriggio l’Accordo quadro regionale tra governo e parti sociali per le modalità di concessione della cassa integrazione in deroga in relazione alla grave emergenza economica creata dall’epidemia Covid-19.
L’accordo è stato firmato per la Regione Siciliana dall’assessore del Lavoro, on. Antonio Scavone e dal dirigente generale del Dipartimento regionale Lavoro, Gianni Vindigni, per le organizzazioni dei lavoratori da CGIL, CISL, UGL, UIL, per le associazioni datoriali da AGCI, ANCE, API, CASArtigiani, CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria Catania, CLAAI, CNA , LegaCoop, Sicindustria, UNCI, Unicoop.
I datori di lavoro che in ottemperanza alle disposizioni del Governo hanno sospeso la propria attività, potranno richiedere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali. Dopo la consultazione con le sigle sindacali, le domande dovranno essere inviate dal datore di lavoro al Centro per l’impiego competente e per via telematica all’Inps. Ai lavoratori verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
“L’Accordo quadro CIGD-Covid Sicilia appena varato è frutto di un’intensa concertazione fra le parti sociali, alla quale Agci Sicilia ha partecipato attivamente, contribuendo alla stesura del testo finale fino all’ultimo momento prima di porre la sua firma al documento, alle 18:41 di ieri”, dichiara Michele Cappadona, presidente regionale dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane. “Siamo soddisfatti dei nostri sforzi, premiati dal risultato che nessuna categoria in cui opera la cooperazione siciliana sia stata esclusa. Il diritto alla concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga viene esteso tutti i lavoratori subordinati con qualunque tipologia contrattuale, che risultano in forza presso il datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020, esclusi i dirigenti e lavoratori domestici. Sono state comprese tutte le cooperative, anche quelle con meno di cinque dipendenti. Conseguito questo obiettivo, Agci Sicilia si dedicherà tenacemente alla sconfitta del più grande nemico, il fattore tempo, impegnando in ogni sede gli organismi decisori pubblici a declinare tutte le necessarie misure per difendere e garantire la sopravvivenza delle imprese siciliane con i provvedimenti adeguati a ciascun diverso settore produttivo. Velocità massima, tempistica immediata, liquidità alle imprese, costante concertazione con il governo regionale: occorre scaldare i motori per rimettere in moto l’economia siciliana”.
“La firma dell’accordo quadro che fissa i criteri per l’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga in Sicilia per tutte le realtà produttive regionali compresa la pesca, rappresenta un importante primo passo per affrontare la crisi economica e sociale causata dal COVID-19”, afferma Giovanni Basciano, responsabile Agci Pesca Sicilia. “Le nostre imprese, che sono ferme ormai da settimane a causa del crollo della domanda accentuato dalla chiusura totale della ristorazione, potranno cosi fare istanza per vedere parzialmente alleviate delle difficoltà del personale imbarcato che nella pesca comprende quasi sempre anche il proprietario.
Ora occorre pensare ad altri interventi ed aiuti per le imprese del settore in particolare l’immediata disponibilità di liquidità per far fronte agli impegni pregressi che in assenza di attività e di entrate possono determinare la chiusura delle imprese e il tracollo di un settore debole come il nostro.”
ACCORDO QUADRO TRA REGIONE SICILIANA E PARTI SOCIALI
Criteri per l’accesso alla Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) in Sicilia per emergenza Covid 19
Ai sensi dell’art.22 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
I datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla CIG in deroga sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D.Lgs. 148/2015 (Cigo, Fis e Fondi di solidarietà).
Consultazione Sindacale
I datori di lavoro che in ottemperanza alle disposizioni del Governo hanno sospeso o ridotto la propria attività potranno richiedere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione/riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, previo avvio della procedura dell’esame congiunto (anche per via telematica) con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L’esame congiunto deve essere esperito entro 3 giorni, in mancanza della definizione il datore di lavoro presenterà istanza di CIGD allegando solo la comunicazione inviata alle OOSS.
L’accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Tuttavia, potranno inviare una comunicazione alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale
Lavoratori beneficiari
Il trattamento di CIGD ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque tipologia contrattuale, che risultano in forza presso il datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020, esclusi i dirigenti e lavoratori domestici.
Per il settore della pesca, per i marittimi imbarcati alla data del 23 febbraio 2020, verrà rilasciata dal datore di lavoro dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.445/2000 attestante la composizione (dati anagrafici) dell’equipaggio arruolato a quella data.
Possono beneficiare della CIGD i pescatori, anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo compreso i proprietari e i soci lavoratori delle cooperative iscritti a ruolino d’equipaggio alla data del 23 febbraio 2020.
Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento ex art.2112 del codice civile, successivo al 23 febbraio 2020 per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Il trattamento di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Limitatamente ai lavoratori del settore pesca, ai fini della riduzione o sospensione dell’attività si fa riferimento alle ore non lavorate o alle giornate di mancata pesca. I periodi per i quali verrà richiesto il trattamento di CIG in deroga potranno essere anche non continuativi.
Dall’applicazione della CIGD sono esclusi i datori di lavoro domestico. Fatte salve nuove disposizioni di Legge.
Durata della CIGD
Il trattamento può essere riconosciuto per un massimo di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data, ovvero per maggiori periodi in caso di ulteriori provvedimenti emanati dal Governo nazionale volti a rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga con causale “covid-19”, sempre nel limite temporale massimo previsto da essi e dalle risorse finanziarie disponibili.
Procedura di concessione e flusso di pagamento della CIGD:
Aziende con più di 5 dipendenti:
L’azienda, presenta apposita istanza al competente Servizio Centro per l’Impiego della Regione Siciliana (i 9 CPI capoluogo di Provincia) secondo la modulistica allegata (mod. SR100 istanza CIGD, elenco lavoratori/file excel) previo avvio della consultazione sindacale, anche telematica, con la RSU o le RSA ovvero in loro assenza, con le OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Datori di lavoro fino a 5 dipendenti:
Il datore di lavoro, presenta apposita istanza al competente Servizio Centro per l’Impiego della Regione Siciliana (i 9 CPI capoluogo di Provincia) secondo la modulistica allegata (mod. SR100 istanza CIGD, elenco lavoratori/file excel).
La domanda di CIGD deve essere presentata al Servizio Centro per Impiego competente nel territorio in cui ha sede legale o operativa il datore di lavoro.
I datori di lavoro con più sedi operative in Sicilia, invieranno domanda unica per una o più sedi produttive. In questi casi, la domanda andrà indirizzata al Servizio CPI competente nel territorio ove è ubicata l’unità produttiva con più dipendenti.
Il dipartimento Lavoro attraverso gli uffici competenti procederà all’emanazione del decreto con l’impegno di spesa e invierà all’INPS (mediante Sistema Informativo Percettori), il decreto di concessione unitamente alla lista dei beneficiari e alle relative domande aziendali (mod.SR100).
La CIG in deroga è concessa con decreto della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Lavoro secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza al competente Servizio Centro per l’Impiego della Regione Siciliana.
Saranno considerate irricevibili le domande di CIGD presentate prima della pubblicazione del presente Accordo e della correlata modulistica, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Lavoro.
I Servizi CPI verificheranno, anche sulla base delle dichiarazioni del datore di lavoro, che per l’azienda richiedente CIGD non trovino applicazione le tutele previste dalla legislazione ordinaria (CIGO, Fondi bilaterali, Fondo di Integrazione Salariale) nei casi di sospensione dell’orario di lavoro e si avvarranno dei servizi ispettivi per verificare il corretto utilizzo delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori.
Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello SR41) entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimarranno a carico del datore di lavoro inadempiente.
Monitoraggio;
L’INPS provvederà al monitoraggio della spesa, fornendo i risultati dell’attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alla Regione Siciliana.
Al raggiungimento del limite di spesa, anche in via prospettica, la Regione Siciliana non potrà emettere altri provvedimenti concessori.
LE PARTI CONCORDANO:
di approvare i contenuti del presente Accordo che potrà essere integrato e/o modificato dalle stesse qualora si rendesse necessario in seguito a modifiche normative, regolamentari e finanziarie che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione, ovvero a seguito di diverse indicazioni del Governo nazionale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Regione Siciliana:
L’Assessore della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, on. Antonio Scavone;
Il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Gianni Vindigni;
Per le organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali nel territorio della Sicilia:
CGIL
CISL
UGL
UIL
AGCI
ANCE
API
CASArtigiani
CIA
Coldiretti
Confagricoltura
Confartigianato
Confcommercio
Confcooperative
Confesercenti
Confindustria Catania
CLAAI
CNA
LegaCoop
Sicindustria
UNCI
Unicoop
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