Il Decreto liquidità estende le misure speciali di cui agli articoli 19 e 22 del decreto Cura Italia in tema di ammortizzatori sociali anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
Si attendono le istruzioni sulle modalità di integrazione delle domande già presentate, alla luce delle nuove disposizioni del decreto legge 23/2020.
ART. 41
(Disposizioni in materia di lavoro)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall’imposta di bollo.4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 13, comma 12.
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