Il DL 34/2020 è stato convertito in legge dal Parlamento. Tra le varie misure, ricordiamo quelle di interesse diretto per la pesca, contenute nell’articolo 222, costruito per favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto.
Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Legacoop, Confcooperative): “Il Decreto Rilancio è ora legge dello Stato: soddisfazione per aver messo un altro mattoncino nel muro di difesa da Covid 19”.
Esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il primo semestre 2020 cioè dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Sarà un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con quello dell'economia e delle finanze a definire criteri e modalità attuative. L'efficacia di questa norma comunque è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
Rifinanziamento della cosiddetta “cambiale agraria e della pesca” per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca con ulteriori 30 milioni di euro.
Istituzione di un fondo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Tale misura ha l’obiettivo di far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19. Anche in questo caso, un decreto ministeriale (MIPAAF), sulla base di un’intesa Stato-Regioni, definirà criteri e modalità di attuazione, nel rispetto di quanto previsto nel quadro comunitario sugli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura, come modificati per il contrasto al COVID-19.
Riconoscimento di un’indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 ai pescatori autonomi (sinora esclusi), compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Tali soggetti non devono essere titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata INPS. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi delle imposte sui redditi.“Si tratta di misure importanti” dichiara l’Alleanza Pesca “per le quali è stato fatto un grande lavoro di squadra con Governo e Parlamento. Ora l’auspicio è che i fondi possano giungere al più presto ai beneficiari per consentire un vero rilancio e superare le difficoltà, inedite, vissute finora dal settore”.