Alleanza Cooperative (Agci, Confcooperative e Legacoop) in audizione Senato: bene rinvio entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa. Sciogliere inoltre ambiguità sul rapporto tra composizione negoziata e sistema di allerta.
Il quadro economico attuale, segnato da forti distorsioni prodotte dall’emergenza sanitaria, non è certo congeniale al perseguimento della finalità ultima del Codice della crisi d’impresa, cioè quella di prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati sistemi di allerta. È quindi corretta la scelta di rinviarne l’entrata in vigore al 31 dicembre 2023 e al 16 maggio 2022 il resto della disciplina.
A dirlo sono stati i rappresentanti dell’Alleanza delle Cooperative nel corso dell’audizione del 21 settembre, presso le Commissioni riunite Giustizia e Industria del Senato, sul Disegno di Legge di conversione del D.L. 118/2021 recante misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale.
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stato introdotto con il D.Lgs n.14/2019. Tale previsione ha comportato (art. 379) per le srl e le cooperative che superavano determinati limiti per due esercizi consecutivi, la nomina di un revisore, di una società di revisione o di un organo di controllo.
Originariamente il termine per la nomina era il 16 dicembre 2019, poi posticipato, con il Decreto Milleproroghe, al momento dell’approvazione dei bilanci relativi al 2019. Un successivo differimento dell'entrata in vigore è stato previsto con il c.d. Decreto Rilancio convertito, il D.L. 34/2020 all’art. 51-bis.
Viste le difficoltà economiche che stanno tutt’ora affrontando le aziende a causa del Covid-19, è stata introdotta un’ulteriore proroga, con il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, Art. 1, che ha stabilito le nuove tempistiche (Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa): 1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023.».
"È un bene che l'entrata in vigore della norma sia stata differita", commenta Michele Cappadona, presidente regionale dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane. "Continuo a sostenere come sia inadeguata e penalizzante l'applicazione alle imprese cooperative dei parametri introdotti dall'art. 379 del dlgs n. 14/2019. La soglia dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di 2 milioni di euro e, soprattutto, le 10 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio sono indicatori che numerose micro e piccole cooperative raggiungono pur non avendo la dimensione aziendale che permetta di sostenere il costo dell'organismo di controllo imposto dalla Legge. Questo provvedimento andrebbe riconsiderato", sostiene Cappadona, "insieme all'obbligo del consiglio di amministrazione (legge n. 205/2017 che ha modificato l'art. 2542 C.C.) e dei limiti di rieleggibilità degli amministratori nelle cooperative di piccole dimensioni, che oggettivamente sono fonte di gravi criticità operative."
Convincente invece -secondo l’Alleanza delle Cooperative- la scelta del Governo di introdurre una “procedura di composizione negoziata” in tutti i casi nei quali il risanamento rappresenti una prospettiva concretamente perseguibile; procedura che prevede la scelta di un unico esperto indipendente e l’attivazione di una piattaforma telematica nazionale a disposizione dell’imprenditore per verificare la situazione dell’azienda. Bene anche il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, proponibile dall’imprenditore in caso di esito non positivo della composizione negoziata.
L’Alleanza segnala però la necessità di sciogliere rapidamente un’ambiguità di fondo, ovvero se la procedura di composizione negoziata, prevista dal disegno di legge, sostituirà il sistema di allerta previsto dal Codice della Crisi o se, invece, sarà soppressa all’entrata in vigore del Codice. La nostra raccomandazione è quindi quella di sciogliere al più presto tale ambiguità, auspicabilmente in favore della procedura più semplice e meno onerosa”.
I rappresentanti di Agci, Confcooperative e Legacoop hanno inoltre sottolineato l’esigenza di una diversa declinazione di alcuni istituti in modo da tenere conto delle peculiarità del modello cooperativo, ad esempio per la nomina dell’esperto incaricato di governare la composizione negoziata. Secondo l’Alleanza, nel caso di una procedura che riguardi un’impresa cooperativa, è necessario che l’esperto documenti di aver maturato la propria esperienza nell’ambito di società cooperative. Sarebbe inoltre quanto mai opportuno che la nomina del terzo componente della Commissione incaricata di nominare l’esperto, attualmente affidata al Prefetto, prevedesse anche il coinvolgimento delle Associazioni di categoria dei datori di lavoro o, in caso di imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, delle autorità di vigilanza. Anche in tema di concordato semplificato, per le sole imprese soggette a vigilanza amministrativa, è opportuno prevedere una comunicazione all’Autorità di vigilanza competente, in modo che possa esprimere un giudizio sulla coerenza della proposta di concordato con gli interessi mutualistici sottesi.
Credits: AltraSicilia