Per l’assunzione di un giovane a tempo indeterminato, o la trasformazione del suo contratto da determinato a indeterminato, il datore di lavoro non pagherà i contributi per 4 anni (in Sicilia ed altre regioni, 3 anni nel resto d'Italia). L’esonero è retroattivo quindi è valido anche se l’assunzione è avvenuta da gennaio 2021.
Con il Messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, l'INPS fornisce indicazioni sull'esonero contributivo per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 10-15, L. 30 dicembre 2020, n. 178).
In particolare, il provvedimento ricorda che l'esonero è riconosciuto nella misura del 100%, nel biennio 2021-2022, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di importo di 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. La durata dell'agevolazione è, peraltro, estesa a 48 mesi in caso di assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Tenuto conto che la Commissione Europea, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concessione dell'esonero in questione per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato eseguite entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del Temporary Framework), l'Istituto fornisce le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi alla misura, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato relative al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.
“Alla soddisfazione per l’applicazione di una misura che promuove e sostiene l’occupazione giovanile nel Sud e in Sicilia, dobbiamo rilevare come sempre il deprecabile ritardo con cui un provvedimento previsto nel dicembre 2020 debba vedere emanate le relative modalità operative ben 10 mesi dopo”, commenta Michele Cappadona, presidente dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane, AGCI Sicilia. “Solo in data 6 agosto 2021, infatti, le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura in favore dei giovani e la medesima Commissione, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concedibilità del beneficio. I 36 mesi di esonero sono estesi a 48 per le regioni del Sud, ma l’autorizzazione dell’UE riguarda, almeno finora, solo le assunzioni e le trasformazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, mentre la misura prevista nella legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) riguarda i nuovi rapporti o le trasformazioni attivate entro il 31 dicembre 2022. Anche in considerazione degli effetti della pandemia, le misure a sostegno dell’occupazione giovanile dovrebbero godere di un iter assolutamente semplificato per l’applicazione, ed essere estese (almeno per il Sud, in coerenza con le politiche di coesione) sia dal punto di vista dei termini di scadenza per la domanda di accesso agli esoneri che per l’entità del beneficio, che è del 100% ma ha un tetto massimo annuale di soli 6000 euro. Infine”, conclude Cappadona, “la misura in atto non è compatibile con altre agevolazioni come per esempio la Decontribuzione Sud o quelle in favore del lavoro femminile. Sarebbe il caso di intervenire anche su questo aspetto, con regimi specifici di deroga parziale ma strategica per le regioni del Mezzogiorno”.